In considerazione della natura limitata e vincolata dell’impugnativa per nullità del lodo arbitrale, sia in astratto attraverso la previsione di vizi tipici, sia in concreto attraverso la loro espressa e specifica deduzione, la corte di appello non può rilevare d’ufficio motivi non dedotti con l’atto di impugnazione, salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria.