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Corte di appello di Caltanissetta, ord. 20 ottobre 2025

Il controllo di regolarità formale del lodo previsto dall’art. 825 cod. proc. civ. ai fini della concessione dell’esecutorietà si limita alla verifica degli adempimenti preordinati all’esecutorietà e al riscontro dei presupposti formali del lodo stesso, non estendendosi alla valutazione della validità sostanziale della costituzione del collegio arbitrale, che costituisce vizio da far valere mediante impugnazione per nullità ex art. 829 cod. proc. civ.

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