Gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno quando le parti non abbiano stabilito nella convenzione d’arbitrato o con atto separato anteriore all’inizio del procedimento le norme processuali da osservare, ma devono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
Gli arbitri possono fissare termini e regole decadenziali nell’ambito del procedimento ad essi demandato, ma solo entro binari previamente e specificamente indicati alle parti, essendo precluso all’arbitro di dichiarare inammissibile un atto, un’istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta quando la corrispondente attività conformativa non sia stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e resa nota alle parti.
Costituisce causa di nullità del lodo arbitrale la violazione del principio del contraddittorio derivante dalla declaratoria di inammissibilità di atti processuali per inosservanza di termini perentori quando non vi sia prova della preventiva comunicazione alle parti del carattere perentorio di tali termini.
