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Corte di appello di Cagliari, ord. 3 novembre 2025

L’obbligo di motivazione del lodo arbitrale, previsto dall’art. 823 cod. proc. civ., deve ritenersi soddisfatto anche mediante un’esposizione sommaria delle ragioni della decisione, configurandosi il vizio di nullità ex art. 829, co. 1, n. 5) cod. proc. civ. solo quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per pervenire alla decisione.
Il vizio di contraddittorietà del lodo, quale motivo di nullità ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11) cod. proc. civ., sussiste esclusivamente in presenza di un evidente ed insanabile contrasto tra le diverse parti della motivazione che abbia efficacia causale sul dispositivo, ovvero di una contraddittorietà interna al tessuto motivazionale tale da rendere incomprensibile la ratio decidendi.
La clausola compromissoria che preveda l’inappellabilità del lodo e la rinuncia delle parti ad ogni mezzo di impugnazione cui possono per legge rinunciare preclude l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, restando esperibili i soli motivi di nullità non rinunciabili previsti dall’art. 829 cod. proc. civ.

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