A differenza di quanto dispone l’art. 283, co. 1, cod. proc. civ. con riferimento alla sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze di primo grado, l’instanza per la sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo arbitrale, di cui all’art. 830, u.c., cod. proc. civ., non deve necessariamente essere proposta con l’impugnazione. Essa inoltre può essere modificata o revocata, non trovando applicazione neppure l’art. 351, co. 1, cod. proc. civ.