Nei giudizi di impugnazione di delibere assembleari societarie promossi in sede arbitrale, non sussiste litisconsorzio necessario con i soggetti che abbiano sottoscritto patti parasociali con i soci della società, anche quando il lodo possa incidere indirettamente sugli effetti di tali accordi, poiché la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla società alla quale è soggettivamente imputata la manifestazione di volontà assembleare.
Non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 829 co. 1 n. 12 cod. proc. civ. la mancata decisione espressa del collegio arbitrale su eccezioni di nullità di patti parasociali sollevate in via meramente strumentale al rigetto della domanda avversaria, quando dalla motivazione del lodo risulti una valutazione assorbente della questione che ne comporti l’implicita reiezione.
