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Corte di Appello di Cagliari, 23 giugno 2020, n. 352

In applicazione analogica dell’art. 345 cod. proc. civ., in sede di impugnazione del lodo non sono proponibili domande o eccezioni nuove (non rilevabili ex officio) e pertanto questioni introdotte per la prima volta in sede di impugnazione devono ritenersi nuove e quindi inammissibili.

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