Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Brescia, 30 marzo 2026, n. 296

La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. presuppone una divergenza insanabile tra le ragioni poste a base della decisione e il suo contenuto dispositivo, tale da rendere incomprensibile la volontà decisoria del collegio arbitrale; non è sufficiente una mera difformità tra motivazione e dispositivo che sia superabile attraverso un’interpretazione complessiva del lodo.

Exit mobile version