La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. presuppone una divergenza insanabile tra le ragioni poste a base della decisione e il suo contenuto dispositivo, tale da rendere incomprensibile la volontà decisoria del collegio arbitrale; non è sufficiente una mera difformità tra motivazione e dispositivo che sia superabile attraverso un’interpretazione complessiva del lodo.
