L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ. come novellato nel 2006 si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della suddetta novella, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.