L’interpretazione operata dagli arbitri del contenuto dispositivo di una deliberazione assembleare, e perciò della volontà in essa espressa, può essere contestata con l’impugnazione per nullità del lodo soltanto in relazione alla violazione di regole di diritto, con specifica indicazione dei criteri ermeneutici non osservati, e non mediante la mera deduzione di erroneità o la prospettazione di una diversa interpretazione.
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo.
Non integra il motivo di nullità di cui all’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ. la dedotta inesistenza dell’autorizzazione assembleare all’azione sociale di responsabilità, ove la deliberazione, pur eventualmente inficiata da vizi riconducibili alla sola annullabilità e non impugnata, sia venuta ad esistenza e permanga quale presupposto della legittimazione processuale di chi ha agito in nome e per conto della società.
Il vizio derivante dalla mancata nomina, nel giudizio arbitrale, di un curatore speciale per il conflitto di interessi del rappresentante legale deve essere fatto valere come motivo di nullità del lodo per inosservanza del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., e non può essere dedotto sotto il diverso profilo di cui al n. 4 della medesima disposizione.
La ratifica, da parte dell’organo successivamente legittimato, dell’attività processuale compiuta in sede arbitrale esclude che possa dirsi mancante l’atto autorizzativo e, con esso, l’impedimento alla decisione del merito da parte degli arbitri.
