In caso di società costituita dopo la riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, l’impugnazione del lodo reso sulla base di clausola compromissoria statutaria può riguardare anche l’asserita violazione di norme di diritto applicabili al merito della controversia solo se il Tribunale arbitrale per decidere abbia conosciuto di questioni non compromettibili o quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.