Il deposito in originale, o in copia conforme, del lodo e dell’atto contenente la convenzione di arbitrato è prevista dall’art.825 cpc ai fini della richiesta di apposizione dell’esecutività al lodo, mentre per la validità del compromesso e della clausola compromissoria, ex artt. 807 e 808 cod. proc. civ., è sufficiente che tali atti siano stati stipulati per iscritto, e per l’attivazione del procedimento arbitrale non viene richiesto dall’art. 810 cod. proc. civ. il deposito in originale dell’atto contenente la convenzione di arbitrato.