A seguito della riforma del 2006, l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, salvo il caso di contrarietà all’ordine pubblico; in difetto di tale previsione il lodo è impugnabile unicamente per errori procedimentali.
Il giudizio di impugnazione del lodo ha a oggetto esclusivamente la verifica della legittimità della decisione arbitrale e non il riesame delle questioni di merito, sicché l’accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, ivi compresa l’interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile, salvo che la motivazione sul punto sia del tutto mancante o assolutamente carente.
È inammissibile il motivo di impugnazione che, pur formalmente prospettando la violazione di norme di diritto, sollecita in realtà una nuova interpretazione del contratto o un diverso apprezzamento dell’imputabilità dell’inadempimento.
Nella fase rescindente non è consentito procedere ad accertamenti di fatto, dovendo il giudice dell’impugnazione limitarsi ad accertare le cause di nullità del lodo derivanti da errori in procedendo ovvero dall’inosservanza delle regole di diritto nei limiti dell’art. 829 cod. proc. civ.; la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, negozialmente rimessa all’arbitro, non può essere contestata con l’impugnazione per nullità.
