In presenza di clausola compromissoria che preveda la devoluzione delle controversie ad un arbitrato internazionale con sede all’estero, il giudice nazionale e’ privo di giurisdizione e non puo’ scrutinare la validita’ o l’efficacia della clausola compromissoria, poiche’ tale scrutinio compete unicamente agli arbitri, e la relativa decisione puo’ essere contestata esclusivamente con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.
