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Corte di Appello di Brescia, 13 maggio 2026, n. 477

In presenza di clausola compromissoria che preveda la devoluzione delle controversie ad un arbitrato internazionale con sede all’estero, il giudice nazionale e’ privo di giurisdizione e non puo’ scrutinare la validita’ o l’efficacia della clausola compromissoria, poiche’ tale scrutinio compete unicamente agli arbitri, e la relativa decisione puo’ essere contestata esclusivamente con i rimedi contemplati dalla legge in sede di riconoscimento dei lodi stranieri.

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