Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Bologna, 7 luglio 2026, n. 1800

L’impugnazione per nullità del lodo rituale ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ. riguarda l’inesistenza o l’invalidità della convenzione d’arbitrato, eccezione processuale rilevabile anche d’ufficio, mentre ogni altro vizio che non investa l’esistenza, la validità della clausola o la possibilità giuridica di devolvere la controversia ad arbitri rientra nell’ipotesi del superamento dei limiti della convenzione di cui all’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
La parte che non abbia eccepito nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione d’arbitrato non può impugnare il lodo per tale motivo, ai sensi dell’art. 817, co. 3, cod. proc. civ.
L’eccezione di incompetenza dell’arbitro, salvo il caso di nullità della clausola per vizio genetico relativo alla non arbitrabilità della controversia, è eccezione di rito in senso stretto e incontra il limite temporale dell’art. 817, co. 3, cod. proc. civ. solo per la parte che ha partecipato al giudizio arbitrale e non per quella che, rimasta assente, contesti in sede di impugnazione che la lite sia devolvibile ad arbitri.

Exit mobile version