Site icon Arbitrato in Italia

Corte di Appello di Bologna, 31 marzo 2026, n. 932

In materia societaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 5/2003, il lodo avente ad oggetto la validità di delibere assembleari è impugnabile per violazione di norme di diritto attinenti al merito della controversia, anche qualora la clausola compromissoria attribuisca agli arbitri il potere di decidere secondo equità ovvero mediante lodo non impugnabile.

Exit mobile version