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Corte di Appello di Bologna, 25 giugno 2026, n. 1711

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione quale vizio riconducibile all’art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823 co. 2 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione; non integra tale vizio una motivazione che, ancorché sintetica o fondata su una premessa giuridica parzialmente inesatta, tratti in modo puntuale e diffuso ogni questione dedotta e valorizzi adeguatamente il materiale probatorio.
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell’art. 829 co. 3 c.p.c., è ammissibile non soltanto quando le parti l’abbiano espressamente disposta, ma anche quando la legge la preveda; a tal fine, la clausola statutaria che preveda la decisione degli arbitri «in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale» integra il richiamo alla «legge» di cui all’art. 829 co. 3 c.p.c. e rende proponibile il motivo.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 co. 3 c.p.c. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.; il motivo è, tuttavia, infondato qualora l’error in iudicando in cui sia incorso il collegio arbitrale non abbia avuto ricadute negative sul decisum, mancando un rapporto di causalità diretta e sufficiente tra la violazione denunciata e la decisione adottata, la quale trovi autonomo fondamento in plurimi e diversi elementi probatori adeguatamente valorizzati.

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