L’eccezione di incompetenza fondata sulla clausola arbitrale, sollevata nell’atto di opposizione allo sfratto e non riproposta nella successiva memoria integrativa, deve ritenersi oggetto di rinuncia.
La clausola arbitrale contenuta in un contratto autonomo e distinto, la quale si riferisca esclusivamente alle controversie relative a quel contratto, non vale per le controversie scaturite da un diverso e anteriore contratto intercorso tra le medesime parti, ancorché quest’ultimo sia richiamato nel primo al limitato fine di regolare un singolo profilo del rapporto.
Non è operante la clausola arbitrale completamente cassata mediante interlineatura a mano, recante a margine l’annotazione dell’accordo tra le parti e contenuta in una pagina sottoscritta da tutti i contraenti, non essendo sufficiente ad affermarne la persistente efficacia l’allegazione che l’interlineatura sia stata apposta contro la volontà di una parte, in difetto di prova e a fronte della presenza della medesima cancellazione anche nell’esemplare prodotto da quest’ultima.
