Il lodo arbitrale dichiarato esecutivo, perdendo la natura di atto negoziale, assume il valore di sentenza idonea a produrre gli effetti del giudicato ove non siano stati tempestivamente esperiti i mezzi di impugnazione o questi siano stati infruttuosamente consumati.
La cassazione con rinvio della sentenza di appello dichiarativa della nullità del lodo non determina alcuna reviviscenza del lodo stesso; il giudizio rescissorio rimane integralmente devoluto al giudice del rinvio, al quale spetta in via esclusiva pronunciarsi sulla validità o invalidità della decisione arbitrale e, in caso di esito negativo, decidere nel merito in sede rescissoria.
In caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza di nullità del lodo, l’estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ. comporta l’efficacia della pronuncia di nullità del lodo in applicazione dell’art. 310 cod. proc. civ., rimanendo travolta la decisione degli arbitri, la quale, quale provvedimento di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.
I crediti accertati in un lodo arbitrale dichiarato nullo non sono opponibili in compensazione, difettando il requisito della certezza del controcredito fintanto che il giudizio rescissorio non sia stato definito con pronuncia sostitutiva del lodo annullato.
