Il difetto di motivazione del lodo arbitrale costituisce vizio riconducibile all’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, co. 1, n. 3, dello stesso codice, e non all’art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
La liquidazione equitativa del danno operata dall’arbitro non comporta nullità del lodo quando l’arbitro abbia dato adeguato conto del ragionamento seguito per giungere alla decisione e abbia specificato le ragioni che l’hanno indotto alla valutazione equitativa, riportandosi alle evidenze probatorie emerse nel giudizio.
