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Corte di Appello di Bologna, 17 aprile 2026, n. 1032

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone di due fasi: la prima rescindente, finalizzata all’accertamento di eventuali nullità del lodo, e la seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento, nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella fase rescindente non è consentito alla corte procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all’accertamento delle nullità in cui siano incorsi gli arbitri.
È inammissibile il motivo di gravame con il quale, per mezzo dell’impugnazione per nullità del lodo, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
La nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. è ravvisabile quando vi sia contrasto tra le parti del dispositivo e non anche qualora la discordanza verta tra i vari capi della motivazione o tra alcuni passaggi di questa e il dispositivo, salvo che l’inconciliabilità logica sia talmente grave da non consentire la ricostruzione delle ragioni della decisione.

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