Il difetto di giurisdizione del giudice italiano derivante da clausola compromissoria per arbitrato estero non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione si considera tacitamente rinunciata quando il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non abbia tempestivamente eccepito la carenza di giurisdizione nel primo atto difensivo, limitandosi a invocare l’applicabilità della legge straniera, atteso che sussiste perfetta compatibilità logico-giuridica tra la giurisdizione italiana e l’applicabilità della legge straniera.