L’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
L’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ soggiace alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.