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Corte di Appello di Bologna, 14 aprile 2026, n. 1008

L’obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall’art. 823, n. 5, cod. proc. civ. non richiede che la motivazione del lodo sia analitica ed esaustiva, essendo sufficiente che il ragionamento logico-giuridico sotteso alla decisione risulti in concreto comprensibile, senza che le dedotte contraddizioni nella motivazione possano di per sé fondare la nullità del lodo.

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