Il rilievo officioso della nullità di una delibera assembleare da parte dell’arbitro, effettuato senza preventiva segnalazione alle parti e senza consentire l’apertura del contraddittorio sulla questione, comporta nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio ex art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ.
La violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. nel procedimento arbitrale si configura quando l’arbitro, pur rilevando che una parte non ha specificamente contestato i fatti allegati dalla controparte, attribuisce valore probatorio ad un atto processuale intrinsecamente privo di efficacia probatoria, senza consentire alle parti la preventiva interlocuzione su tale valutazione, determinando nullità del lodo per violazione del contraddittorio e delle regole di diritto ex artt. 829 co. 1 n. 9 e 838-quater cod. proc. civ.
