Il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 cod. proc. civ. in relazione all’art. 823 n. 5 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.