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Corte di Appello di Bari, 31 agosto 2026, n. 1067

L’impugnazione per nullità del lodo non introduce un ordinario giudizio di appello sul merito della decisione arbitrale, ma resta circoscritta ai vizi tipizzati dall’art. 829 cod. proc. civ.
Qualora la convenzione d’arbitrato sia stata stipulata anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 40/2006 e il procedimento arbitrale sia stato introdotto successivamente, l’art. 829 co. 3 cod. proc. civ. si applica ai giudizi arbitrali promossi dopo la riforma, ma la legge alla quale la norma rinvia, per stabilire se sia ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, va individuata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione; ne consegue che, in caso di clausola compromissoria di diritto comune anteriore alla novella, nel silenzio delle parti resta ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.
La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. non coincide con il vizio motivazionale di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., ma ricorre quando il contrasto emerga tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra motivazione e dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione rileva soltanto se impedisca la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La competenza arbitrale deve essere apprezzata in relazione alla domanda proposta e al titolo giuridico allegato dalla parte istante, e non viene meno per il solo fatto che, all’esito dell’esame di merito, il giudicante ritenga insussistente o non provato il diritto fatto valere sulla base di quel titolo.
Il rigetto nel merito della domanda contrattuale, fondato sull’interpretazione del titolo negoziale dedotto dall’attore, non integra pronuncia resa extra compromissum, né determina il venir meno, retroattivo o logico, della competenza arbitrale.
La condotta processuale delle parti, consistente nell’eccezione di compromesso e nella successiva adesione ad essa, nonché il provvedimento del giudice ordinario che prende atto della devoluzione della controversia agli arbitri, non possono costituire fonte autonoma della convenzione d’arbitrato, ma rilevano quali elementi del percorso processuale attraverso il quale una controversia già prospettata come relativa al contratto munito di clausola compromissoria è stata devoluta alla cognizione arbitrale.
La domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, proposta in via gradata rispetto alla domanda di adempimento e allegata come conseguenza della medesima vicenda riconducibile al rapporto contrattuale munito di clausola compromissoria, rientra nella cognizione degli arbitri.
Il giudizio di impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. ha natura rescindente e non consente, salvi i casi tassativamente previsti, una revisione del merito della controversia o una nuova valutazione del materiale probatorio, se non nei limiti in cui la decisione arbitrale risulti fondata su un fatto processualmente inesistente, su una prova non acquisita o su un’affermazione del tutto avulsa dal compendio probatorio.
Ai fini della nullità del lodo deve essere distinta l’ipotesi dell’errore percettivo sul contenuto oggettivo dell’atto, rilevante solo se immediatamente riconoscibile e decisivo, da quella dell’interpretazione del significato giuridico e fattuale della documentazione acquisita, che attiene alla valutazione del materiale probatorio e non può essere trasformata in motivo di impugnazione.
Anche ove sia ammissibile l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, il sindacato del giudice dell’impugnazione resta circoscritto alla verifica dell’effettiva inosservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non essendo sufficiente contrapporre alla lettura accolta nel lodo una diversa interpretazione del medesimo testo negoziale.
La valutazione di ammissibilità, rilevanza e decisività dei mezzi istruttori appartiene al collegio arbitrale e può assumere rilievo ai fini della nullità del lodo soltanto quando si traduca in un’effettiva lesione del contraddittorio o del diritto di difesa, e non quando la parte si limiti a censurare il giudizio di irrilevanza o superfluità compiuto dagli arbitri.
Il lodo non può essere annullato quando il capo impugnato si fondi, oltre che sull’argomento censurato, su una distinta e autosufficiente ratio decidendi idonea da sola a sostenere la decisione.

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