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Corte di Appello di Bari, 30 agosto 2022, n. 1269

Quella di arbitrato è un’eccezione in senso proprio, come tale necessitante, per la sua tempestiva formulazione, di essere sollevata con l’atto introduttivo, e nel caso di eccezione sollevata dal convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, depositata nel rispetto del termine previsto dall’art. 166 cod. proc. civ.

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