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Corte di Appello di Bari, 29 luglio 2025, n. 1206

La rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado e si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio di appello, poiché quest’ultima è efficace solo se accettata dalla controparte o quando non richieda accettazione, mentre la rinuncia all’impugnazione del lodo fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, e comporta la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame.

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