La rinuncia all’impugnazione del lodo arbitrale si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all’azione nel giudizio di primo grado e si differenzia dalla rinuncia agli atti del giudizio di appello, poiché quest’ultima è efficace solo se accettata dalla controparte o quando non richieda accettazione, mentre la rinuncia all’impugnazione del lodo fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione, e comporta la cessazione della materia del contendere sull’oggetto del gravame.
