Nei contratti pubblici, il bando di gara costituisce la fonte gerarchicamente sovraordinata nella disciplina della procedura di gara. La clausola compromissoria contenuta nella convenzione o in atti allegati al bando è invalida qualora il bando stesso escluda espressamente la competenza arbitrale, prevalendo il divieto contenuto nella lex specialis.
Il lodo non definitivo che si limiti a rigettare l’eccezione di incompetenza degli arbitri senza decidere parzialmente il merito della controversia non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ. e può essere impugnato solo unitamente al lodo definitivo.
La dichiarazione di nullità dei lodi per invalidità della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 1), cod. proc. civ. non rientra tra i motivi per i quali la corte d’appello decide la controversia nel merito ai sensi dell’art. 830, co. 2, cod. proc. civ.
