La qualificazione dell’arbitrato come irrituale incide sull’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per nullità, atteso che il lodo irrituale non è soggetto al regime di impugnazione previsto per quello rituale dagli artt. 827 e seguenti cod. proc. civ., ma alle impugnative negoziali, riferite sia alla validità dell’accordo compromissorio sia all’attività degli arbitri, da proporsi con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
La clausola che rimetta la controversia al giudizio di un arbitro amichevole compositore, chiamato a giudicare ex bono et aequo senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, e il contenuto della domanda di arbitrato possono deporre per la volontà delle parti di attivare un arbitrato irrituale avente natura di perizia contrattuale.
Il lodo irrituale, non suscettibile di essere munito di forza esecutiva, non è impugnabile davanti alla corte d’appello, ma deve essere sottoposto ad azione di annullamento dinanzi al tribunale, nel rispetto del doppio grado di giudizio, per uno dei motivi tassativamente previsti dal secondo comma dell’art. 808-ter cod. proc. civ.
