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Corte di Appello di Ancona, 29 aprile 2026, n. 475

La clausola compromissoria, pur inserita in un contratto, costituisce un negozio dotato di autonomia funzionale, destinato a regolare le modalita’ di risoluzione delle controversie tra le parti, e tale autonomia comporta la sua sopravvivenza anche in caso di invalidita’, inefficacia o scioglimento del contratto cui accede, salvo che sia specificamente investita da una causa di invalidita’ propria.
Lo scioglimento del contratto esercitato dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 72 l. fall. non determina, di per se’, il venir meno della clausola compromissoria in esso contenuta, la quale conserva la propria efficacia in relazione alle controversie relative a diritti gia’ sorti durante la vigenza del rapporto contrattuale.
Il curatore fallimentare che agisce per il recupero di crediti gia’ facenti capo al fallito esercita un diritto rinvenuto nel patrimonio di quest’ultimo, ponendosi nella medesima posizione sostanziale e processuale del debitore originario, con la conseguenza che la controparte puo’ opporgli l’eccezione fondata sulla clausola compromissoria.

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