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Corte di Appello di Ancona, 23 gennaio 2025, n. 119

L’interpretazione degli arbitri, in ordine al contenuto di una clausola contrattuale, può essere contestata, con l’impugnazione per nullità del lodo, solo in relazione alla violazione di regole di diritto, e non anche, pertanto, tramite la mera deduzione di erroneità, ovvero la prospettazione di un’interpretazione diversa, peraltro senza la specifica indicazione di quali criteri ermeneutici gli arbitri abbiano mancato di osservare. E che la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale deve essere dedotta in sede d’impugnazione della sentenza arbitrale mediante la specificazione di dette regole violate, nonché delle ragioni di contrasto fra di esse e le argomentazioni degli arbitri.

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