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Corte di Appello di Ancona, 20 luglio 2022, n. 965

In tema di arbitrato la sussistenza del motivo di impugnazione per nullità del lodo di cui al combinato disposto degli artt. 829, co. 1, n. 5 e 823, co. 2, n.5 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la comprensione e la individuazione della ratio decidendi. Qualora, al contrario, tale ratio sia in qualche modo rintracciabile, l’obbligo legale di motivazione del lodo arbitrale è da ritenersi adempiuto.

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