In tema di arbitrato la sussistenza del motivo di impugnazione per nullità del lodo di cui al combinato disposto degli artt. 829, co. 1, n. 5 e 823, co. 2, n.5 cod. proc. civ. è ravvisabile solo nel caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia al suo interno talmente carente da non consentire la comprensione e la individuazione della ratio decidendi. Qualora, al contrario, tale ratio sia in qualche modo rintracciabile, l’obbligo legale di motivazione del lodo arbitrale è da ritenersi adempiuto.