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Corte di Appello di Ancona, 12 maggio 2026, n. 522

E’ affetta da nullita’ parziale, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ. e dell’art. 830, co. 1, cod. proc. civ., la statuizione del lodo arbitrale con la quale il collegio abbia applicato d’ufficio una riduzione del risarcimento per concorso di colpa del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. senza sottoporre la relativa questione al contraddittorio delle parti, impedendo cosi’ all’impugnante di proporre mezzi di prova, produrre documenti e rielaborare criticamente le risultanze istruttorie sul fatto specifico addebitatogli.

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