La clausola compromissoria contenuta in un contratto di subappalto stipulato per la realizzazione di un’opera specifica e ben individuata non è soggetta alla disciplina delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341, co. 2, e 1342 cod. civ., difettando il presupposto della predisposizione unilaterale del regolamento contrattuale per la disciplina di una serie indefinita di rapporti, con la conseguenza che non è richiesta la specifica approvazione per iscritto.
La clausola compromissoria sottoscritta da soggetto privo di poteri rappresentativi è validamente ratificata per facta concludentia quando entrambe le parti diano completa esecuzione al contratto che la contiene, manifestando così inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell’intero regolamento negoziale, ivi compresa la devoluzione delle controversie ad arbitri.
