Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.