Ai fini della validità del procedimento arbitrale è essenziale che sia rispettato il principio del contraddittorio, inteso come possibilità per le parti di esporre le proprie ragioni, esaminare le prove, presentare memorie e conoscere in tempo utile le richieste della controparte. La mancata partecipazione al procedimento arbitrale da parte di chi ne abbia avuto conoscenza non determina la nullità del lodo.
Il vizio di notifica della domanda di arbitrato può essere sanato dalla successiva costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 156, co. 3, cod. proc. civ.
La nullità del lodo per pronuncia oltre il termine richiede che la parte interessata notifichi agli arbitri e alle altre parti l’intenzione di far valere la decadenza prima che il lodo sia deliberato.
L’eccezione relativa alle modalità di nomina degli arbitri in forme diverse da quelle previste dal codice deve essere sollevata nel corso del procedimento arbitrale.
