L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 827 c.p.c. non costituisce un giudizio di appello, ma un giudizio a critica vincolata diretto esclusivamente alla dichiarazione di nullità del lodo per le cause tassativamente elencate nell’art. 829 c.p.c., con la conseguenza che i motivi devono essere specificamente formulati e non è possibile richiedere il riesame nel merito della decisione arbitrale, se non nella fase rescissoria successiva all’accertamento della nullità.
In presenza di un contratto preliminare e di un successivo contratto definitivo, ciascuno contenente una clausola compromissoria, la sopravvivenza del contratto preliminare espressamente convenuta dalle parti comporta l’efficacia di entrambe le clausole arbitrali, la prima applicabile alle controversie derivanti dall’inadempimento del contratto preliminare e la seconda a quelle relative all’esecuzione del contratto definitivo, senza che la seconda sostituisca la prima in assenza di espressa volontà contrattuale in tal senso.
La clausola compromissoria che preveda alternativamente una procedura conciliativa dinanzi ad un organismo e, in caso di esito negativo, la facoltà di adire il medesimo organismo per la nomina di un arbitro, non attribuisce competenza esclusiva a detto arbitro, sussistendo la competenza concorrente dell’arbitro designato in forza di diversa clausola compromissoria contenuta in altro accordo ancora vigente tra le parti.
L’eccezione di difetto di legittimazione attiva della parte che ha adito gli arbitri, fondata sull’assunto che la legittimazione spetti ad altro soggetto, attiene al merito della controversia e non costituisce motivo di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 c.p.c., dovendo la legittimazione ad agire essere valutata sulla base delle allegazioni dell’attore e non confusa con la fondatezza nel merito delle domande proposte.
Le irregolarità procedurali verificatesi nel corso del procedimento arbitrale, quali la partecipazione di arbitri in videoconferenza o la sottoscrizione non contestuale dei verbali di udienza, non integrano violazione del contraddittorio né motivo di nullità del lodo ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., costituendo al più mere irregolarità prive di effetto invalidante, salvo che le parti abbiano espressamente previsto forme determinate con espressa sanzione di nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 7, c.p.c.
Il rifiuto del tribunale arbitrale di ammettere mezzi istruttori richiesti da una parte, per inidoneità probatoria o superfluità dei fatti dedotti, costituisce apprezzamento rientrante nella competenza istituzionale degli arbitri e non è sindacabile in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, attenendo al merito della decisione non riesaminabile in sede di impugnazione.
La contraddittorietà del lodo idonea a determinarne la nullità ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c. sussiste esclusivamente ove emerga tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra diverse parti della sola motivazione può rilevare come vizio del lodo soltanto nella misura in cui renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
