Il sindacato di legalità del lodo arbitrale ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. non è circoscritto alla verifica della corrispondenza formale tra domande e decisione, ma impone che gli arbitri si pronuncino sull’intero thema decidendum loro devoluto e non oltre i suoi limiti, potendo considerare ogni aspetto della materia rilevante per stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere sia fondata, anche interpretando il contenuto sostanziale delle domande al di là delle espressioni letterali utilizzate dalle parti.
La nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà ai sensi dell’art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. sussiste esclusivamente quando la contraddizione emerga tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può rilevare come vizio del lodo solo ove renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione per l’assoluta mancanza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La clausola di ordine pubblico di cui all’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., quale causa di nullità del lodo arbitrale, deve essere interpretata restrittivamente come rinvio limitato all’ordine pubblico internazionale, inteso quale complesso di principi fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico desumibili dalla Costituzione o comunque posti a fondamento dell’intero sistema giuridico, con esclusione dell’ordine pubblico interno costituito dalle norme imperative che limitano l’autonomia contrattuale dei privati.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il sindacato resta limitato a un controllo di legalità che non può mai comportare un riesame dei fatti di causa, neppure sotto il profilo del controllo dell’adeguatezza e della coerenza dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri.
