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Corte d’appello di Trieste, 9 febbraio 2026, n. 34

In presenza di una clausola compromissoria che prevede un’eccezione alla competenza arbitrale per determinate controversie, tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che le domande riconvenzionali o le eccezioni che non rientrano espressamente nel suo ambito di applicazione restano soggette alla competenza arbitrale e non possono essere proposte dinanzi al giudice ordinario.

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