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Corte d’appello di Trieste, 19 febbraio 2026, n. 47

Nel procedimento di riconoscimento del lodo arbitrale straniero, la traduzione in lingua italiana della procura speciale alle liti rilasciata all’estero e della relativa attività certificativa non costituisce requisito di validità dell’atto, atteso che l’obbligo di uso della lingua italiana riguarda gli atti processuali in senso stretto e non quelli prodromici al giudizio.
Nel procedimento di riconoscimento del lodo arbitrale straniero ai sensi dell’art. 839 cod. proc. civ., la produzione del lodo e del compromesso in originale o in copia conforme costituisce presupposto processuale necessario per la valida instaurazione del giudizio, mentre le carenze nella traduzione di elementi formali e accessori della documentazione sono suscettibili di regolarizzazione e integrazione e non impediscono il riconoscimento del lodo.
Nel giudizio di opposizione al decreto di riconoscimento del lodo arbitrale straniero è escluso ogni sindacato sulla motivazione e sul merito della decisione arbitrale, non potendo il giudice dell’exequatur procedere a una rivalutazione delle questioni decise dall’arbitro.
Ai fini del riconoscimento del lodo arbitrale straniero, il requisito di non contrarietà all’ordine pubblico deve essere interpretato restrittivamente, con esclusivo riferimento alle norme fondamentali e inderogabili dell’ordinamento giuridico, essendo esclusa una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l’ordine pubblico interno.
I principi attinenti a materie disponibili nell’ambito dell’autonomia contrattuale privata non costituiscono l’ordine pubblico rilevante ai fini del riconoscimento dei lodi arbitrali stranieri.
La clausola compromissoria che attribuisce la competenza arbitrale sulle controversie «in connessione con» il contratto comprende anche le controversie relative alla fase precontrattuale che costituisce un antecedente necessario strettamente collegato al contratto stesso.
Il requisito di non contrarietà all’ordine pubblico nel riconoscimento del lodo arbitrale straniero deve essere valutato con riferimento al dispositivo della decisione arbitrale e, sebbene sia consentito l’esame del contenuto del lodo, tale esame non può risolversi in un sindacato sulla motivazione.

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