Nel procedimento arbitrale, l’utilizzo da parte del consulente tecnico d’ufficio di documenti che, pur non essendo stati formalmente prodotti in giudizio da una delle parti, sono stati regolarmente trasmessi ai consulenti di parte e sottoposti al contraddittorio nel corso delle operazioni peritali, essendo stati specificamente esaminati e contestati, non costituisce violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia previsto dall’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., che fonda l’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, ricorre solo quando il collegio arbitrale abbia totalmente omesso di adottare qualsivoglia decisione, anche implicita, di accoglimento o di rigetto, su una domanda o un’eccezione formulata in conformità alla convenzione d’arbitrato, e non quando gli arbitri abbiano deciso in modo contrario alle aspettative di una parte.
La previsione dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., che consente l’impugnazione per nullità del lodo in caso di omessa pronuncia su domande o eccezioni, si riferisce all’ipotesi — distinta da quella del difetto assoluto di motivazione e corrispondente a quella dell’art. 112 c.p.c. — in cui gli arbitri non abbiano fornito risposta a una o più questioni sottoposte al loro esame e rientranti nell’ambito del compromesso.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ai sensi degli artt. 828-830 c.p.c. è ammissibile la produzione di documenti, non essendo prevista alcuna preclusione in materia probatoria né nel procedimento arbitrale né nella disciplina dell’impugnazione.
