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Corte d’appello di Torino, 30 gennaio 2026, n. 178

La clausola compromissoria non costituisce una condizione generale di contratto soggetta al regime dell’art. 1341 c.c. qualora il contraente non predisponente abbia avuto la concreta possibilità di influire sul suo contenuto, circostanza che ricorre ove questi abbia potuto negoziare e modificare altre clausole del contratto lasciando immutata la previsione arbitrale.

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