Il giudice che declina la propria competenza in favore dell’arbitro, ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., ha l’obbligo di provvedere alla liquidazione delle spese del processo che si chiude dinanzi a sé, non potendo delegare tale incombente all’organo arbitrale, trattandosi di un provvedimento che definisce il giudizio nella fase giurisdizionale.
Le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili, fondate sulla violazione di norme imperative e inderogabili, non sono compromettibili in arbitri e restano nella competenza esclusiva del giudice ordinario, indipendentemente dalla presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva ad arbitri le controversie relative a diritti disponibili.
