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Corte d’appello di Torino, 26 gennaio 2026, n. 126

L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale si configura come un’impugnazione a critica vincolata, articolata in una duplice fase rescindente e rescissoria, essendo i motivi di nullità tassativamente elencati dall’art. 829 c.p.c.
Nelle ipotesi di nullità del lodo arbitrale per invalidità della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., il giudice dell’impugnazione non può pronunciarsi sul merito della controversia, essendo tale ipotesi esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 830, comma 2, c.p.c., il quale prevede la decisione nel merito soltanto per le nullità di cui ai numeri 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del primo comma dell’art. 829 c.p.c.
La nozione di nullità della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c. comprende non soltanto i vizi di forma estrinseca, ma anche tutte le ipotesi di nullità, annullabilità o inefficacia che determinano l’assenza, originaria o sopravvenuta, della volontà negoziale delle parti, la quale costituisce il fondamento della potestas iudicandi degli arbitri.
Ove il lodo arbitrale sia nullo per invalidità della convenzione d’arbitrato ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a dichiarare la nullità del lodo senza procedere alla fase rescissoria, atteso che il difetto della potestas iudicandi degli arbitri costituisce un presupposto logico che assorbe ogni altra questione di merito, restando le parti libere di riproporre le proprie domande dinanzi alla giurisdizione ordinaria.
Nell’ipotesi di nullità del lodo arbitrale per invalidità della convenzione d’arbitrato, è precluso al giudice dell’impugnazione rimettere la controversia agli arbitri, essendo questi ultimi privi ab origine della potestas iudicandi, così come rinviare la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., essendo tale rinvio inconcepibile in un giudizio a istanza unica quale l’impugnazione del lodo arbitrale.
In tema di liquidazione delle spese, il giudice di rinvio al quale la causa sia stata rimessa, anche ai fini della statuizione sulle spese del giudizio di cassazione a seguito della cassazione della sentenza, deve attenersi al principio della soccombenza valutata alla stregua dell’esito complessivo del giudizio, anziché dei diversi gradi e del loro rispettivo esito.

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