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Corte d’appello di Roma, 5 gennaio 2026, n. 95

L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile solo ove espressamente prevista dalle parti o dalla legge. In materia di arbitrato relativo a contratti pubblici, l’applicabilità della disposizione che consente l’impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito, introdotta in epoca successiva, non si estende ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore della modifica legislativa. Ai fini della determinazione dell’ammissibilità dell’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, la legge alla quale rinvia l’art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere individuata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
Sono inammissibili le impugnazioni del lodo arbitrale che si risolvano nella deduzione della violazione di norme di diritto relative al merito della controversia, ove tale motivo di impugnazione non sia espressamente previsto, così come le censure attinenti alla valutazione dei fatti e delle prove operata dagli arbitri.
La rilevante sproporzione tra il petitum e il decisum, unitamente alle peculiarità della fattispecie, giustifica la compensazione delle spese disposta dal collegio arbitrale.

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