In caso di annullamento totale del lodo arbitrale, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 278 c.p.c. investe l’intera fase rescissoria, senza che i singoli motivi di impugnazione originariamente proposti conservino rilevanza, e senza che si formi alcun giudicato se non in ordine all’annullamento del lodo stesso, restando integralmente aperta la cognizione del merito della controversia originaria.
