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Corte d’appello di Roma, 28 gennaio 2026, n. 1029

In caso di annullamento totale del lodo arbitrale, la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 278 c.p.c. investe l’intera fase rescissoria, senza che i singoli motivi di impugnazione originariamente proposti conservino rilevanza, e senza che si formi alcun giudicato se non in ordine all’annullamento del lodo stesso, restando integralmente aperta la cognizione del merito della controversia originaria.

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