Site icon Arbitrato in Italia

Corte d’appello di Roma, 26 febbraio 2026, n. 1615

La clausola compromissoria che deferisce agli arbitri le controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, in difetto di un’espressa volontà contraria, attribuisce alla competenza arbitrale esclusivamente le controversie fondate sul contratto stesso, con esclusione delle pretese aventi una diversa causa petendi, quali quelle fondate sull’arricchimento senza causa, che rinvengono nel contratto un mero presupposto di fatto.
Il canone ermeneutico di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ., secondo il quale la convenzione d’arbitrato si estende in caso di dubbio a tutte le controversie derivanti dal rapporto cui essa si riferisce, presuppone l’esistenza di una condizione di effettiva incertezza interpretativa, che non ricorre ove il riferimento letterale alle controversie sull’esecuzione del contratto sia privo di ambiguità.
Il giudicato formatosi sulla competenza arbitrale in relazione a domande fondate sul contratto non si estende alla verifica dell’operatività della clausola compromissoria rispetto a domande di diversa natura giuridica che non siano state dedotte nel giudizio in cui tale giudicato si è formato.
In caso di dichiarazione di nullità del lodo arbitrale per difetto di potestas decidendi degli arbitri sulla materia decisa, la fase rescissoria è preclusa e non si procede all’esame nel merito dei motivi di impugnazione relativi alla decisione resa su materia estranea all’ambito del deferimento arbitrale.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione del lodo arbitrale costituisce vizio ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. solo ove impedisca la ricostruzione dell’iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La dichiarazione di nullità parziale del lodo arbitrale si estende alle parti che si trovino in rapporto di inscindibile connessione con la porzione dichiarata nulla, quali la compensazione tra poste attive e passive reciproche che includa crediti determinati al di fuori della competenza arbitrale.
In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale trova applicazione il principio dell’effetto espansivo interno della riforma di cui all’art. 336, co. 1, cod. proc. civ., con conseguente caducazione del capo relativo alle spese, le quali devono essere regolate alla luce dell’esito finale della controversia.

Exit mobile version