La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente alle contraddizioni tra diverse parti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo; le contraddizioni interne alla sola motivazione rilevano come vizio unicamente quando rendano assolutamente impossibile ricostruire l’iter logico-giuridico posto a fondamento della decisione.
